Art. 52.
(Modifica dell'articolo 47 della legge 4 maggio 1983, n. 184).

      1. L'articolo 47 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 27 della legge 28 marzo 2001, n. 149, è sostituito dal seguente:

      «Art. 47. - 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
      2. Se una delle parti della coppia muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altra parte, al compimento degli atti necessari per l'adozione.
      3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.
      4. In caso di morte della persona singola adottante dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 25».